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| Demanio marittimo | | Indirizzo: Via Pertica 29 3° piano | | sportellounico@comunefinaleligure.it | | Resp.: Laura Ferrari | | Orario: Al fine di rispondere al meglio alle esigenze degli utenti e di accelerare le procedure di autorizzazione il responsabile riceve su appuntamento |  | Tel.: 019 6890266 fax: 019 68901289 |
Ordinanza n. 93oggetto: | ordinanza a disciplina delle attività di balneazione e dell’utilizzo degli arenili. |
visti:il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;la legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto “Modifiche del sistema penale”;il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205”;il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ad oggetto “Norme in materia ambientale”, integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, ad oggetto “Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto “Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione”;il Testo Unico in materia di commercio approvato con legge regionale 3 gennaio 2007, n. 1;il Testo Unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari approvato con legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2;la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1;il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;le “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 512 del 21/05/2004 e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria 16/06/2004 n. 24 – parte II;il progetto comunale di utilizzazione degli arenili approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/03/2005 e n. 91 del 21/12/2005;la vigente ordinanza comunale in materia di orari delle attività commerciali;l’ordinanza n. 29/2007 emessa il 23/4/2007 dal Comandante del Circondario e del Compartimento marittimo di Savona;considerato:-il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;-che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;sentite l’Autorità Marittima locale e l’Associazione Finalese Bagni Marini;ritenuto di dover disciplinare le attività balneari, l’attività elioterapica, lungo il litorale di giurisdizione;emana la seguentedisciplina delle attività balneari |
art. 1 – durata della stagione balneare 1.La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.2.Al di fuori della stagione balneare e nei periodi ricompresi tra il 1° maggio e il 31 maggio e tra il 16 settembre e il 30 settembre è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Savona e le disposizioni comunali relative all’utilizzo degli arenili al di fuori della stagione balneare, come impartite nella presente ordinanza.art. 2 – esposizione ordinanza1.In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, a cura dei concessionari, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l’ordinanza emanata dall’Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l’apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.art. 3 - prescrizioni relative all'uso delle spiagge1.Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, non è consentito: a)lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunqueapparati di sostegno che, in caso d’uso dell’imbarcazione non possano essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio. Fanno eccezione, rispetto a quanto disposto al precedente paragrafo, eventuali tratti di arenile specificamente individuati per l’alaggio di imbarcazioni da diporto, nonché i tratti di arenile per antica e storica consuetudine frequentati dai pescatori, comunemente conosciuti come spiaggia “dei Bianchi” e spiaggia “dei Neri”, purché i natanti siano in condizioni di navigabilità e di decoro, e siano posizionati ordinatamente, in modo da non creare intralcio al libero transito, e da garantire l’utilizzo dell’arenile ai fini della balneazione;b)lasciare sulle spiagge libere, e su ogni altra area demaniale marittima libera, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;c)occupare la fascia attigua alla battigia per una larghezza di 5 (cinque) metri, che è destinata esclusivamente al libero transito. L’ampiezza di tale fascia di transito, qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito non è consentito sostare, né occupare l’arenile con oggetti di qualsiasi tipo, compresi gli effetti personali, fatta eccezione per i mezzi e le attrezzature di soccorso ed i materiali destinati a realizzare i percorsi atti a garantire la balneazione alle persone disabili. Nei tratti di arenile in concessione sarà cura dei gestori vigilare al fine di mantenere libera da ogni gravame la fascia di transito, nonché consentire gratuitamente l’attraversamento delle aree in concessione per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione;d)campeggiare e/o accamparsi;e)transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell’ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;f)praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l’incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l’osservanza del divieto possono, nell’ambito della propria concessione, individuare aree da destinare ad attività ludico-ricreative ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l’incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell’attività balneare e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno, salvo quanto disposto al successivo art. 5 della presente ordinanza;g)durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell’ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;h)tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di diffusione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;i)esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell’Amministrazione Comunale per quanto attiene all’occupazione della spiaggia. Resta fermo l’obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;j)abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;k)bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione;l)effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini nonché mediante l'uso di altoparlanti;m)durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;n)utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.2.Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.3.I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.art. 4 - disciplina delle strutture balneari e degli stabilimenti balneari obblighi per i concessionari di strutture balneari1.Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate. Nell’ambito della spiaggia libera attrezzata, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune, è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio - una porzione del fronte a mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell’intera area in concessione. Nelle spiagge libere attrezzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell’ambito della concessione, apposito cartello con dicitura:“spiaggia libera attrezzata servizi essenziali gratuiti (ingresso, salvataggio, pulizia e servizi igienici) ulteriori servizi facoltativi a pagamento”.2.Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri enti:a)i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 15 giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;b)durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare di cui alla lettera precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell’impianto di balneazione almeno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno;c)per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc.) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.3.Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Savona.4.I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.5.Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.6.Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza, in conformità alla vigente normativa.7.Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.8.Pulizia dell'arenile:a)sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; pertanto il Comune posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;b)i concessionari devono, durante la stagione balneare, effettuare giornalmente la perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, adottando idonee precauzioni al fine di prevenire ogni forma di inquinamento. I concessionari degli stabilimenti balneari, in collaborazione con l’Ufficio Ambiente del Comune di Finale Ligure e la locale Associazione Bagni Marini, favoriranno la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le modalità concordate con il gestore del servizio di raccolta;c)durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);d)è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;e)i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00, fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni in deroga, salvaguardando sempre l’incolumità e la quiete pubblica. Dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza ai sensi delle norme vigenti al fine di evitare sversamenti di carburante sull’arenile ed in mare;f)i concessionari sono tenuti a garantire i criteri di gestione delle poseidonie oceaniche stabiliti dalla Regione Liguria con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1488 del 7/12/2007, dando tempestiva comunicazione all’Ufficio Ambiente del Comune di Finale Ligure di eventuali spiaggiamenti e movimentazioni dei residui, e privilegiando il mantenimento in loco quale misura gestionale.9.Insegne e confini degli stabilimenti balneari:a)all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;b)la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso;c)è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all’interno della concessione stessa;d)tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell’impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all’ingresso dell’impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili.10.Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:a)sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l’ausilio di mezzi meccanici;b)il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) dovrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze nel rispetto della normativa vigente; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.art. 5 - disciplina per l’utilizzo degli arenili al di fuori della stagione balneare1.I titolari degli stabilimenti balneari che intendano aprire l’attività a fini elioterapici, dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 16 settembre al 31 dicembre sono tenuti a darne preventiva comunicazione scritta allo Sportello Unico Attività produttive del Comune di Finale Ligure ed alla Capitaneria di Porto di Savona.2.Regole relative agli stabilimenti balneari aperti per soli fini elioterapici dal 16/10 al 15/03:a)mantenimento dello stato di pulizia giornaliera e di decoro, di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa, e del profilo naturale dell’arenile in concessione;b)presenza di un numero adeguato di servizi igienici e docce fruibili dalla clientela, in relazione alla consistenza delle dotazioni disponibili per le attività elioterapiche;c)apertura del servizio bar e ristoro secondo gli orari d’esercizio stabiliti dal Comune di Finale Ligure;d)accesso e fruibilità dei servizi, in particolare i servizi igienici, doccia e spogliatoio, per le persone portatrici di handicap;e)numero minimo di dotazioni per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini ecc. La consistenza minima della dotazione deve essere pari al 10% delle dotazioni autorizzate ed utilizzate in piena stagione estiva. In ogni caso la consistenza massima di strutture adibite a cabine e spogliatoi non potrà eccedere le 15 unità;f)periodo minimo d’apertura pari a 10 mesi/anno. Gli eventuali periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, dovranno essere preventivamente comunicati allo Sportello unico attività produttive del Comune di Finale Ligure.3.Regole relative agli stabilimenti balneari aperti per soli fini elioterapici dal 16/09 al 15/10 e dal 16/03 al 31/05:a)mantenimento dello stato di pulizia giornaliero e di decoro, di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa, e del profilo naturale dell’arenile in concessione;b)presenza di un numero adeguato di servizi igienici e docce fruibili dalla clientela, in relazione alla consistenza delle dotazioni disponibili per le attività elioterapiche;c)apertura del servizio bar e ristoro secondo gli orari d’esercizio stabiliti dal Comune di Finale Ligure;d)accesso e fruibilità dei servizi, in particolare i servizi igienici, doccia e spogliatoio, per le persone portatrici di handicap;e)numero minimo di dotazioni per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini ecc. La consistenza minima della dotazione deve essere pari al 10% delle dotazioni autorizzate ed utilizzate in piena stagione estiva.4.Regole relative agli stabilimenti balneari chiusi:a)mantenimento dello stato di pulizia e decoro (come da art. 4, punto 8, lett. c.) di tutta la superficie in concessione e di tutte i manufatti insistenti su di essa, nonché del profilo naturale dell’arenile in concessione;b)fatto salvo l’obbligo di mantenere l’arenile il più possibile libero da opere e strutture, possono permanere sull’arenile, anche se lo stabilimento balneare è chiuso: -servizi igienici chiusi e docce chiuse;-tettoie dei chioschi-bar, chioschi-bar ed eventuali cabine annesse per la preparazione di alimenti. I gazebo dovranno essere rimossi;-imbarcazioni e boa in dotazione allo stabilimento balneare, che dovranno essere riposte sotto alle tettoie e comunque in condizioni di sicurezza e decoro;c)su specifica istanza degli interessati è possibile valutare casi diversi da quelli elencati ai punti precedenti, purché si tratti di situazioni particolari riferite a opere, manufatti o servizi di oggettiva difficoltosa rimozione.5.Chiusura temporanea degli stabilimenti balneari aperti ai soli fini elioterapici.Per gli stabilimenti aperti ai fini elioterapici che chiudono per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, da specificare nella comunicazione al competente Sportello unico per le attività produttive del Comune di Finale Ligure, per oltre 60 giorni consecutivi, valgono le regole di cui al punto 4.6.Liberi accessi alla spiaggia.Ogni varco di accesso all’arenile deve essere mantenuto aperto, con l’unica eccezione rappresentata dagli accessi che attraversano le strutture adibite a chiosco - bar.7.Spiagge libere, spiagge libere organizzate e spiagge libere attrezzate.Valgono le stesse norme previste per gli stabilimenti balneari a seconda delle singole casistiche esistenti ad essi riconducibili.8.Commissione consultivaPer monitorare le attività disciplinate dalla presente ordinanza opera una commissione consultiva composta dall’Assessore al Demanio Marittimo, dal Funzionario comunale competente e dal Presidente dell’Associazione Bagni Marini o suo delegato.art. 6 - gavitelli per l’ormeggio delle unità da diporto1.Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti.2.La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall’ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Savona.3.I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre. I concessionari che intendano mantenere aperti gli stabilimenti balneari esclusivamente a fini elioterapici dovranno salpare piattaforme (boe) e relativi corpi morti entro il 15 settembre.art. 7 - disposizioni finali1.Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.2.Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ed ai sensi della Legge Regionale 3 gennaio 2007, n. 1.3.A far data dall’entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata la precedente ordinanza n. 84 del 8/5/2007.4.La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Finale Ligure, sarà trasmessa alla Polizia Municipale, alle Forze dell’Ordine, ed agli Uffici Marittimi competenti per territorio per la pubblicazione, nonché divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione.Finale Ligure, 24/4/2008 Il Dirigente Dr. Eugenio Minuto
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