Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I)
(Decreto Legislativo n.504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni)
SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL’ICI
-Il proprietario di fabbricato o area fabbricabile;
-Il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione (compreso quello spettante per legge, a seguito di successione, al coniuge superstite);
-dal 01/01/1998 il titolare di diritto reale di enfiteusi, superficie (art. 58 del D.Lgs.446/97);
-dal 01/01/1998 il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria (art. 58 del D.Lgs.446/97);
-dal 01/01/2001 il concessionario di aree demaniali (art.18 della legge L.388/2000).
Nel caso in cui l’immobile risulti posseduto da più soggetti, l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente in base alle quote di possesso. Il possesso, che fa scattare l'obbligo al pagamento I.C.I., è un diritto reale di godimento che non va confuso con il semplice diritto di utilizzo dell'immobile.
Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'I.C.I.
Il "nudo proprietario" non ha alcun obbligo agli effetti dell'I.C.I.
RIVALUTAZIONE RENDITE CATASTALI
Dal 01/01/1997 le rendite catastali delle unità immobiliari urbane devono essere rivalutate del 5 %.
Dal 03/10/ 2006 il moltiplicatore, di cui al comma 5 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (DPR N. 131 del 26 aprile 1986), relativo ai fabbricati di categoria catastale B e’ rivalutato del 40 %.
QUANTO SI DEVE PAGARE
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile dell’immobile l’aliquota deliberata dal Comune.
1.Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione aumentata del coefficiente di rivalutazione (5 %) e moltiplicata per:
-100 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni); C (magazzini, depositi, laboratori, ecc) con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
-140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B ( collegi, convitti, ecc…);
-50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc…) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
-34 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe)
NOTA BENE
per i fabbricati di nuova costruzione; per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull’ammontare della rendita catastale; per i fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all’imposta, non è più possibile (ai sensi della finanziaria 2007) determinare la base imponibile utilizzando la rendita presunta, cioè quella di immobili similari situati nella stessa zona e già iscritti in catasto, ma si deve provvedere all’accatastamento, mediante la procedura prevista dal D.M.701/1994, entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato l’evento che dà luogo all’obbligo della presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
In caso di inadempienza il Comune provvede ad attivare le procedure previste dall’art.1 comma 336L. 311/2004 (finanziaria 2005).Le rendite catastali attribuite a seguito del suddetto procedimento hanno efficacia retroattiva al 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
2.Per i fabbricati interamente posseduti da impresa, distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e privi fin dall’origine di rendita catastale, la base imponibile è determinata sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti fissati per l’anno 2008.
3.Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il Comune di Finale Ligure con delibera di G.C. n.47 del 27/03/2009 ha individuato, sulla base delle previsioni di PUC (Piano Urbanistico Comunale), le aree immediatamente fabbricabili, che non necessitano della preventiva approvazione del Programma Attuativo, e ha determinato i relativi valori medi minimi di mercatoper metro quadrato di superficie al fine di fornire ai contribuenti possessori di aree fabbricabili uno strumento di indirizzo per la determinazione del valore imponibile, ai fini delcalcolo dell’imposta dovuta.
Si ricorda altresì che ai fini ICI un’area è edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione, o attuativo ovvero in base alla possibilità effettiva di edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Inoltre in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero-ristrutturazione, la base imponibile è costituita dal valore dell’area la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero-ristrutturazione o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Il DL 93 del 27/05/2008, convertito con modifiche nella Legge 126 del 24/07/2008, ha disposto l’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili per:
-l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classate nella categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali deve essere corrisposta l’imposta)
-le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
-l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale dalsoggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione, utilizzabile dallo stesso a tale scopo,situato nello stesso comune dove e' ubicata la casa coniugale
-le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale con Regolamento o Delibera Comunale vigente al momento di entrata in vigore del decreto. Il Comune di Finale Ligure ha assimilato all’abitazione principale:
1.gli immobili destinati a pertinenza di abitazione principale,classati nella categoria catastale C2, C6 o C7, durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione così come previsto dall’art. 817 del codice civile;
2.l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.
I possessori di immobili assimilati dal Comune di Finale Ligure all’abitazione principale devono dichiarare all’Ufficio Tributi, tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, la condizione che da diritto all’esenzione dall’imposta.
L’esenzione NON OPERA per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato direttamente adibita ad abitazione principale come chiarito dalla RISOLUZIONE N. 12/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05/06/2008.
ALIQUOTE E DETRAZIONI- (vedi sezione modulistica ici)
UNITA’ IMMOBILIARI INAGIBILI
L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, in quanto si trovano in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l’incolumità degli eventuali occupanti.
Le condizioni di inagibilità sono indicate all’art.12 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI.
Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
La riduzione dell’imposta si applica dalla data di presentazione della domanda all’Ufficio Urbanistica volta ad ottenere la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, oppure dalla data di presentazione all’Ufficio Tributi della dichiarazione sostitutiva di inagibilità, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il venir meno delle condizioni di inagibilità deve essere comunicato all’Ufficio Tributi.
Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi: in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell’area la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92.
COME SI PAGA L’ICI
1° RATA DA VERSARE ENTRO IL 16 GIUGNO:
pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso calcolata applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, ma tenendo conto della situazione impositiva (periodo di possesso, destinazione degli immobili, ecc.) del periodo di competenza;
2° RATA DA VERSARE DAL 1° AL 16 DICEMBRE:
pari all’imposta dovuta per l’anno in corso calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno di competenza detratto l’acconto già versato a giugno;
oppure:
IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO:
pari all’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni relative all’anno di competenza.
Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi della facoltà di versare l’imposta dovuta per l’anno in corso in unica soluzione nel periodo dal 1° al 16 dicembre, maggiorando l’importo della rata di acconto del 3%.
Nel caso di più soggetti contitolari di un immobile, ciascuno di essi deve effettuare un separato versamento.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per eccesso, se la frazione è superiore a 49 centesimi, ed all’euro per difetto se la frazione è inferiore a detto importo.
Il pagamento dell’ICI deve essere effettuato tramite:
-versamento sul c.c.p. n. 11418175 intestato a Comune di Finale Ligure – Servizio Tesoreria Riscossione I.C.I.;
-direttamente presso gli sportelli della Tesoreria Comunale – Banca Carige S.p.A.;
-a mezzo Bancomat presso l’Ufficio I.C.I. del Comune;
-a mezzo carta di credito tramite il sito delle Poste Italiane – www.poste.it/;
-utilizzando il modello di versamento F24.
Avvertenze per chi utilizzail Mod.F24:
Il Codice Catastale del Comune di Finale Ligure è D600;
Per i Codici tributo (vedi sezione modulistica ICI)
ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione ICI di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. 504/1992, utilizzando il modello di dichiarazione approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei casi di seguito indicati:
- in materia di riduzione d’imposta;
- quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del DLgs 463/1997 concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI).
Si invita a consultare le istruzioni ministeriali a corredo del modello di dichiarazione ICI che dettagliano in modo puntualequando occorre ancora presentare la dichiarazione ICI.
Per il Modello di dichiarazione ICI (vedi sezione modulistica ICI)
RIMBORSI
Il Contribuente può richiedere all’Ufficio I.C.I. il rimborso delle somme versate e non dovute, entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.